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Accordo di integrazione per stranieri

Положение об интеграционном соглашении с иностранцем

Cos’è il percorso di integrazione o accordo di integrazione?
L’accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è un patto che lo Stato italiano e lo Straniero stipulano e nel quale sono indicati i passi di un vero e proprio percorso di integrazione che porterà alla comprensione dello stile di vita e della cultura italiana da parte dello straniero.
Lo Stato italiano, infatti, per mezzo dell’accordo di integrazione, si obbliga a mettere a disposizione dello straniero che richiede il permesso di soggiorno gli strumenti necessari affinché lo stesso possa acquisire i principi della Costituzione italiana, della cultura italiana e ovviamente della lingua italiana; lo straniero, invece, si obbliga a frequentare i corsi e le iniziative predisposte dallo Stato nonché a rispettare le regole della società civile.
L’articolo 4 bis del Testo Unico sull’Immigrazione
Dal punto di vista normativo l’accordo di integrazione è regolato dal D.P.R. 14 settembre 2011, n.179 titolato “Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato“, entrato in vigore il 10 marzo 2012, il quale, a sua volta, è stato emanato ai sensi dell’articolo 4 bis del Testo Unico sull’Immigrazione (Dlgs 286/1998).
Tale decreto presidenziale stabilisce l’obbligo di sottoscrizione dell’accordo di integrazione per tutti gli stranieri extracomunitari, di età maggiore di anni 16, che richiedono un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
La sottoscrizione del patto di integrazione avviene direttamente presso le Questure o le Prefetture e viene redatto in due originali, uno dei quali nella lingua di origine dello straniero oppure, a seconda delle lingue conosciute dallo straniero, in lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina.
Contenuto dell’accordo di integrazione
La durata dell’accordo è di due anni, periodo nel quale lo straniero si obbliga a frequentare dei corsi di formazione predisposti dallo Stato italiano o, in alternativa, ad acquisire comunque una sufficiente conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia nonché dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica.
Oltre a questo lo straniero si impegna ad acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata, essendo espressamente indicato nel livello A2 del quadro comune europeo di riferimento il minimo richiesto. Qualora lo straniero non riesca a terminare il proprio percorso di formazione, come appena indicato, nell’arco del biennio di durata dell’accordo di integrazione, lo stesso potrà chiedere una proroga di un anno.
Il raggiungimento degli obbiettivi previsti dal patto di integrazione avviene utilizzando il sistema dei crediti formativi: al momento della sottoscrizione dell’accordo, lo straniero riceve 16 crediti. Inoltre, entro 90 giorni dalla sottoscrizione, lo straniero ha la possibilità di frequentare gratuitamente un corso di formazione civica presso i Centri di Istruzione per gli Adulti (CPIA) o i Centri Territoriali Permanenti (CTP) che fornirà ulteriori crediti.
Il permesso di soggiorno a punti
Se da una parte lo straniero può accumulare crediti per mezzo della frequentazione di corsi di formazione, dall’altra può anche perdere crediti, evento che si compie al commettere reati o gravi violazioni della legge.
Il portale Poliziadistato.it e il permesso di soggiorno
Entro il mese antecedente al termine del biennio, o dell’anno supplementare, di durata del patto di integrazione, lo straniero deve consegnare allo Sportello Unico della Prefettura competente tutta la documentazione in proprio possesso attestante i crediti acquisiti nel corso di vigenza dell’accordo di integrazione.
Lo Sportello Unico, dal canto suo, controllerà se a carico dello straniero si debba procedere a decurtazione di punti per la violazione di regole di buona condotta o per la commissione di reati. Qualora il saldo dei crediti a favore dello straniero sia superiore ai 30 crediti, lo Stato italiano riterrà compiuto l’obbligo assunto dallo straniero e consegnerà apposita dichiarazione che lo certifichi.
Nel caso in cui lo straniero abbia preferito seguire un percorso di auto-formazione, e dunque non sia in possesso di crediti dimostrabili per mezzo della frequenza di corsi di formazione, sarà lo Sportello Unico stesso a verificare direttamente il possesso, da parte dello straniero, dei livelli di conoscenza richiesti per mezzo di un apposito test.
Il monitoraggio del rispetto degli obblighi formativi assunti per mezzo degli accordi di integrazione avviene, a livello nazionale, attraverso l’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione, che tiene nota appunto sia degli stranieri titolari di patto di integrazione che dei casi straordinari per i quali non è obbligatoria la sottoscrizione dell’accordo.

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