Residenza Elettiva

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logo-footerIngresso e Soggiorno per Residenza Elettiva

Il permesso di soggiorno per residenza elettiva viene rilasciato in quattro distinte ipotesi:
a) al cittadino straniero titolare di un visto di ingresso per residenza elettiva – Il visto per residenza elettiva consente l’ingresso in Italia, ai fini
del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e che dimostri di possedere risorse sufficienti a mantenersi autonomamente senza esercitare alcuna attività lavorativa.
Il richiedente deve altresì dimostrare:
• la disponibilità di un’abitazione
da eleggere a residenza;
• risorse economiche (pensioni, vitalizi, proprietà immobiliari, stabili
attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro
subordinato).
Una volta che lo straniero ha fatto regolare ingresso in Italia, dovrà, entro 8 giorni, presentare apposita richiesta di permesso di soggiorno.
b) al cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per motivi familiari, a titolo di conversione del permesso di soggiorno – Il permesso di soggiorno per residenza elettiva può essere rilasciato, in fase di conversione, al cittadino straniero già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, quando il richiedente cessa la propria attività lavorati va e diventa titolare di una pensione (di vecchiaia, invalidità, sociale..) o di vitalizi o rendite.
Lo straniero deve dimostrare di essere in grado di mantenersi autonomamente in Italia senza svolgere alcuna attività lavorativa, in quanto in possesso di a deguate capacità finanziarie.
Il permesso di soggiorno per residenza elettiva può essere rilasciato anche:
• al coniuge convivente,
• ai figli minori,
• ai figli maggiorenni conviventi e a carico ed ai genitori conviventi a carico, sempre su dimostrazione di risorse economiche sufficienti.
La valutazione circa l’adeguatezza dei mezzi economici per il mantenimento proprio e dei familiari è demandata alla Questura competente.
c) al cittadino straniero “altro familiare” di cittadino – Il permesso di soggiorno per residenza elettiva viene inoltre rilasciato, al cittadino straniero in qualità di familiare di cittadino comunitario, quando non possa rientrare nella definizione di familiare in particolare i conviventi di cittadini comunitari. Il rapporto di convivenza stabile o di parentela va dimostrato tramite documentazione idonea rilasciata dallo Stato in cui il cittadino UE dimorava prima del trasferimento in Italia.
d) al cittadino straniero dipendente del Vaticano – I dipendenti stranieri, religiosi o laici, che svolgono attività lavorativa presso enti e organizzazioni del Vaticano ma dislocati in territorio italiano ottengono un permesso di soggiorno per residenza elettiva perché la fonte di reddito da lavoro non viene percepita né dichiarata in Italia. Il titolare del permesso di soggiorno per residenza elettiva in quanto familiare di cittadino comunitario può svolgere attività lavorativa.
Domanda
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno è presentata presso gli uffici postali abilitati su moduli appositi, allegando i seguenti documenti:
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno è presentata presso gli uffici postali abilitati su moduli appositi, allegando i seguenti documenti:
• fotocopia di tutte le pagine del passaporto o di altro documento equipollente;
• fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di un’abitazione in Italia (visura catastale o atto di compra-vendita dell’immobile, contratto di locazione, etc…);
• fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse economiche provenienti da rendite (pensioni, vitalizi, dal possesso di proprietà immobiliari o da altre fonti di reddito, diverse dal lavoro subordinato);
• ricevuta del bollettino postale prepagato 27,50 euro per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico.
Per il ritiro del permesso di soggiorno è richiesto esibire alla Questura la documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi in materia sanitaria. A tal fine, il richiedente può produrre documentazione di una polizza assicurativa con istituti italiani o esteri, ovvero dell’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale.
Durata, Rinnovo e Revoca
La durata del visto è di 1 anno rinnovabile in Italia presso la Questura territorialmente competente a condizione che i requisiti originali continuino a mantenersi nel tempo.
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
Dopo il 5 anni, è possibile richiedere la Carta di soggiorno di lungo periodo, con validità di 5 anni.
Dopo 10 anni è possibile richiedere la cittadinanza italiana.

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