Motivi Familiari

Воссоединение с семьей - Motiva Familiari

Motivi Familiari


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Permesso di soggiorno per Motivi Familiari (artt. 29, 30 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.)
Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato ai parenti del cittadino straniero regolarmente residente in Italia con un reddito idoneo e un alloggio adeguato anche entrati a seguito di richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare o per familiare al seguito. Beneficiano di un permesso per motivi familiari anche i familiari entro il 2° grado di cittadino italiano con esso conviventi (anche se la nuova normativa in merito alla circolazione ed il soggiorno dei cittadini UE prevede il rilascio per i familiari dei cittadini comunitari di “carta di soggiorno per parente di cittadino UE” – Dlgs 30/2007) e coloro che chiedono la coesione familiare con il coniuge o un parente (nel caso dei genitori a carico o del figlio maggiorenne invalido) regolarmente soggiornante con disponibilità economiche ed alloggio rispondente a quanto previsto dal dlgs 286/1998 convertendo il proprio permesso rilasciato ad altro titolo.
Al compimento del 18° anno di età, i figli di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti possono convertire il permesso in motivi di studio o di lavoro. Una circolare del Viminale del 28 marzo 2008 ha previsto che, qualora il figlio minore al compimento della maggiore età, non abbia ancora preso una decisione sul suo futuro lavorativo e sia ancora a carico dei genitori possa rinnovare il permesso per motivi familiari oltre i 18 anni.
Rilascio e rinnovo
Al momento dell’ingresso in Italia il cittadino straniero entrato a seguito di rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare deve presentarsi allo Sportello unico per l’immigrazione che aveva concesso l’autorizzazione, per la compilazione dei moduli per la richiesta di primo permesso di soggiorno che dovrà poi inviare tramite il kit postale dall’ ufficio postale pagando la raccomandata assicurata e il permesso di soggiorno in formato elettronico. Lo Sportello unico provvederà a fissare un appuntamento in Questura per il fotosegnalamento e il successivo rilascio del permesso di soggiorno.
Anche la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito di coesione familiare in conversione di un precedente permesso dovrà essere inviata tramite compilazione del kit postale allegando alla domanda un dichiarazione del familiare con il quale si effettua la coesione di provvedere al sostentamento del componente del suo nucleo familiare.
Qualora la coesione sia richiesta con parente cittadino italiano convivente entro il 2° grado, l’istanza deve invece essere presentata direttamente presso gli sportelli della Questura – ufficio immigrazione allegando la certificazione comprovante il legame familiare debitamente tradotta e legalizzata, il domicilio comune, copie del passaporto. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha validità pari a quello del familiare titolare del diritto al soggiorno e in generale non superiore ai due anni.
Per i familiari dei cittadini italiani a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs 30/2007 che regola il diritto alla circolazione e al soggiorno dei cittadini comunitari è previsto il rilascio della Carta di soggiorno per parente di cittadino UE.
La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata – per tutte le differenti tipologie – 60 giorni prima e non oltre 60 giorni dopo la data di scadenza del permesso di soggiorno, alla Questura competente per il luogo di residenza tramite l’apposito kit postale allegando: una dichiarazione del familiare, che ha richiesto ed ottenuto il ricongiungimento familiare o con il quale è stata effettuata la coesione familiare, di provvedere al sostentamento del componente il suo nucleo familiare.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere convertito in permesso per motivi di lavoro – al di fuori delle quote annue – o di studio, in presenza dei requisiti previsti per legge. L’istanza va inoltrata alla Questura di residenza tramite il kit postale, allegando copia del modello unificato LAV (se per lavoro) o la certificazione attestante la frequenza di un corso di studi (se per studio).
La ricevuta della richiesta di rilascio e rinnovo garantisce il godimento dei diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno.
A seguito dell’entrata in vigore della legge 94/2009, la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno sarà sottoposta al versamento di un contributo compreso tra 80 e 200 euro. Esclusi da tale versamento i rifugiati, i richiedenti asilo, i protetti sussidiari e i titolari di permesso per motivi umanitari. Prevista da marzo 2012 inoltre la sottoscrizione dello straniero al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno di un accordo di integrazione articolato per crediti, all’esaurimento dei quali il permesso di soggiorno sarà revocato e il cittadino straniero espulso ad eccezione dei titolari di permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti, carta di soggiorno per parente di cittadino UE, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto all’unità familiare.
Il titolare di permesso per motivi familiari può:
• recarsi nei paesi dell’Area Schengen per periodi inferiori a tre mesi senza adempiere a nessun obbligo formale ed esente da visto di ingresso;
• svolgere attività di lavoro subordinato (il contratto di soggiorno deve essere stipulato solo qualora si voglia convertire il permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro);
• presentare istanza di concessione della cittadinanza italiana qualora siano trascorsi almeno 10 anni di residenza legale ininterrotta in Italia o qualora siano trascorsi 6 mesi dalla data di celebrazione del matrimonio qualora il coniuge sia cittadino italiano;
• iscriversi al Ssn – Servizio Sanitario Nazionale – gratuitamente (iscrizione obbligatoria) presso l’Azienda sanitaria locale (Asl) del luogo dove ha eletto la residenza anagrafica ovvero, in sua mancanza, l’effettiva dimora;
• beneficiare degli interventi di natura previdenziale (assegni familiari, indennità di disoccupazione ecc.) connessi all’instaurazione di un regolare rapporto di lavoro. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 306/2009 – che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 80 della legge finanziaria del 2001 laddove limitava le prestazioni sociali ai soli cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno – può beneficiare anche degli interventi di assistenza sociale.

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