Certificato di Idoneità Alloggiativa

Certificato di idoneità alloggiativa

Certificato di Idoneità Alloggiativa


Certificato di idoneita alloggiativa

Il certificato di idoneità alloggiativa e indispensabile per diverse pratiche che riguardano gli immigrati. Si va dal ricongiungimento familiare ai flussi d’ingresso per lavoro, fino al permesso Ce per lungosoggiornanti, la cosiddetta carta di soggiorno.
Viene rilasciato dal Comune, che valuta se una casa e adeguata a garantire una vita dignitosa delle persone che la abiteranno. I parametri principali presi come riferimento devono comunque essere validi sia per gli stranieri che per gli italiani e, auspicabilmente, essere gli stessi in tutta Italia.
E per questo che il ministero dell’Interno, con la circolare 7170 del 18 novembre 2009, ha invitato i Comuni a prendere come riferimento il “Decreto 5 luglio del 1975 del Ministero della sanita che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti”.
Quel decreto stabilisce, tra le altre cose, che l’altezza minima del soffitto deve essere di 2,70 metri, che possono diventare 2,40 m per i corridoi, i disimpegni, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani (oltre i mille metri sul livello del mare) l’altezza minima puo pero scendere anche a 2,55 m.
Devono inoltre esserci almeno 14 metri quadri a testa per i primi 4 abitanti, e 10 mq per ogni abitante dal quinto in poi (quindi, per esempio, una casa per 6 persone dovrebbe essere almeno di 76 mq). Le stanze da letto devono essere di almeno 9 mq, se ci dorme solo una persona, di almeno 14 mq se ci dormono in due. Anche il soggiorno deve essere di almeno 14 mq e nelle stanze da letto, in soggiorno e in cucina devono esserci finestre apribili.
I parametri cambiano per gli “alloggi monostanza”, cioe per i monolocali. Se abitati da una persona ola, devono avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, se pero le persone sono due si sale a 38 mq.
Il decreto impone anche che le case siano dotate di riscaldamento, che nelle stanze ci sia illuminazione e un ricambio dell’aria adeguati e che sia garantita l’aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni di cucine e gabinetti. Per ciascun alloggio, inoltre, almeno una stanza da bagno deve essere dotata di vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo.

DECRETO MINISTERIALE 5 LUGLIO 1975
MODIFICAZIONI ALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI 20 GIUGNO 1896
RELATIVAMENTE ALL’ALTEZZA MINIMA ED AI REQUISITI IGIENICO SANITARI PRINCIPALI DEI LOCALI D’ABITAZIONE

Viste le istruzioni ministeriali 20-6-1896, concernenti la compilazione dei regolamenti locali sull’igiene del suolo e dell’abitato;
Considerata la necessita di apportare d’urgenza modifiche alle predette istruzioni ministeriali 20-6-1896 per la parte riguardante l’altezza minima ed i requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione, in attesa di procedere all’aggiornamento della restante parte delle istruzioni ministeriali stesse (1);
Decreta:
Art.1
[1] L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione e fissata in m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
[2] Nei comuni montani al di sopra dei m 1.000 s.l.m. puo essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.
“[3] Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiri gia esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunita montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie quando l’edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilita di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria” (2).
Art.2
[1] Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.
[2] Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.
[3] Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.
[4] Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.
Art.3
[1] Ferma restando l’altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m 1.000 s.l.m. per i quali valgono le misure ridotte gia indicate all’art. 1, l’alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.
Art.4
[1] Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.
[2] La temperatura di progetto dell’aria interna deve essere compresa tra i 18°C e i 20°C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.
[3] Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.
Art.5
[1] Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso.
[2] Per ciascun locale d’abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovra essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
[3] Per gli edifici compresi nell’edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l’adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.
Art.6
[1] Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovra ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.
[2] E comunque da assicurare, in ogni caso, l’aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.
[3] Il “posto di cottura”, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
Art.7
[1] La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.
[2] Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all’esterno e proibita l’installazione di apparecchi a fiamma libera.
[3] Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
Art.8
[1] I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un’adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.
[2] All’uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.
Art.9
[1] Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20-6-1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.
NOTE
(1) Le istruzioni citate vengono omesse in attesa del loro aggiornamento.
(2) Comma aggiunto, a partire dall’11 luglio 1999, dall’art. 1 del D. M. 9-6-1999.

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