Carta d’identità

Удостоверение личности - Carta d’identità

Carta d’identità


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Carta d’identità
La Carta d’Identità è il documento che attesta l’identità della persona che può essere rilasciato ai cittadini italiani e stranieri fin dalla nascita e, se richiesto con validità per l’espatrio (solo per cittadini italiani), è equipollente al passaporto per espatriare negli Stati membri dell’Unione Europea ed in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali.
Il rilascio della carta d’identità è sempre subordinato al nulla osta da parte del Comune italiano di iscrizione AIRE. Il rilascio del documento all’estero, dunque, non è a vista.
Resta ferma la possibilità di richiedere la carta d’identità in Italia presso il proprio Comune di iscrizione AIRE.
Il Decreto-legge 70/2011 (convertito in legge n. 106/2011), ha eliminato il limite minimo di 15 anni di età per il rilascio della carta di identità. A partire da maggio 2011, pertanto, essa può essere richiesta fin dalla nascita.
1. Validità temporale
La validità della carta d’identità varia a seconda all’età del titolare ed è di:
• 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
• 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
• 10 anni per i maggiorenni.
Il Decreto-legge del 25 giugno 2008, n.112 (convertito in legge 133/2008) ha esteso la validità decennale anche alle carte d’identità in corso di validità alla data del 26 giugno 2008: tali carte possono, quindi essere prorogate per ulteriori 5 anni.
N.B. In relazione a quest’ultimo punto, si fa presente che a fronte dei ripetuti disagi determinati dal mancato riconoscimento da parte di alcuni Paesi delle carte di identità valide per l’espatrio prorogate (cartacee rinnovate con il timbro o carte elettroniche rinnovate con un certificato), il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare n. 23 del 28.7.2010, con la quale ha comunicato che i possessori di carte di identità rinnovate o da rinnovare possono richiederne la sostituzione con nuove carte d’identità, la cui validità decennale decorrerà dalla data di rilascio del nuovo documento.
2. Modalità di richiesta e documentazione necessaria
La richiesta può essere presentata personalmente all’Ufficio consolare competente per territorio oppure per posta. Per le specifiche modalità di richiesta (trasmissione via fax, mail, ecc.) si suggerisce di visitare il sito web dell’Ufficio consolare.
A. Documentazione da presentare:
• formulario di richiesta della carta d’identità, debitamente compilato e sottoscritto dall’interessato;
• esibizione di un documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000;
• 4 fototessera a colori, recenti ed uguali tra di loro, che riproducono il soggetto a mezzo busto e a capo scoperto, non di profilo e con gli occhi ben visibili;
• ricevuta del pagamento del costo del documento;
• nel caso in cui il richiedente abbia figli minori di 18 anni, atto di assenso al rilascio da parte dell’altro genitore, a prescindere dallo stato civile del richiedente (celibe/nubile, coniugato, separato o divorziato);
• nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 anni, atto di assenso di entrambi genitori;
• nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 anni nato all’estero è necessario presentare al Consolato competente – che provvederà alla trascrizione in Italia – l’atto di nascita, tradotto e legalizzato (o munito di apostille) oppure, ove previsto, il certificato su formulario plurilingue.
Attenzione: le nuove disposizioni prevedono che i minori di 14 anni che si recano all’estero non accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci siano muniti di una dichiarazione che riporti il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato, rilasciata da chi può dare l’assenso, convalidata dalla Questura o dalla autorità consolare.
Per quanto riguarda invece i minori di 14 anni che si recano all’estero con i genitori, si consiglia di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità, la nomina a tutore, il certificato di iscrizione negli schedari consolari da cui risulti la composizione del nucleo familiare, ecc.).
A partire dal 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, la carta di identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore ai quattordici anni può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Ove la carta di identità riporti il nome dei genitori o di chi ne fa le veci, non è necessario munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore.
3. Costo
Il costo del documento è di:
• € 5,61 euro in caso di primo rilascio o rinnovo;
• € 10,77 euro in caso di duplicato per furto o smarrimento.
4. Ritiro della carta d’identità
Il ritiro della carta d’identità dovrà essere effettuato sempre personalmente in quanto il funzionario preposto dovrà procedere all’identificazione del titolare, il quale dovrà contestualmente firmare il documento e il cartellino per la Questura competente e per gli atti dell’Ufficio consolare.
5. Rinvenimento carte d’identità
Si rende noto all’utenza che le carte d’identità oggetto di furto o smarrimento all’estero, in caso di rinvenimento, vengono di norma restituite agli Uffici consolari nella cui circoscrizione è avvenuto il furto o lo smarrimento.
Si invitano pertanto coloro che abbiano recentemente subito all’estero un furto/smarrimento e vogliano verificare se la propria carta d’identità sia stata rinvenuta, a contattare l’Ufficio consolare territorialmente competente per ulteriori informazioni in merito.
Si segnala che l’eventuale ritiro dei predetti documenti potrà avvenire, presso l’Ufficio consolare dove è avvenuto il rinvenimento, secondo le seguenti modalità:
• presso gli sportelli dell’Ufficio consolare;
• su richiesta dell’interessato, tramite servizio postale con spese di spedizione a suo carico.
Con riferimento alle carte di identità rilasciate dalla Rete consolare rubate o smarrite all’estero, sarà cura degli Uffici consolari comunicarne il rinvenimento al titolare, evidenziando che le stesse saranno distrutte nel caso in cui non ne sia stata richiesta la restituzione trascorso un anno dalla data del rinvenimento.

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